Ass. Tec. Int. du boxer

Fed. Cynolocique int.

Ente Naz. Cinofilia Ita.

Boxer Club Italiano

Italian Boxer Club

Cinquefonti.

Gruppo del Boxer Club Italia

Lo statuto

 

Sede Legale: Viale Firenze n° 124
06034 Foligno (PG)
 

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STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in Narni (TR), il 21 Gennaio 1987.

Art. 1 - Il Gruppo Cinquefonti del B.C.I. costituito nel 1987 e riconosciuto dal B.C.I. stesso il 1988, è retto dal presente Statuto.
Il gruppo ha la propria sede legale in Foligno (PG) V.le Firenze, 124 presso il responsabile legale sig. Lanfranco Peppoloni e mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza boxer ed a potenziare la selezione e l’allevamento; il tutto in armonia con lo standard tedesco ed alle direttive degli organismi specializzati (B.C.I., E.N.C.I. e F.C.I.) dei quali fa parte ed accetta gli statuti che regolano tali enti.

Art. 2 - Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Cinquefonti propaganda la diffusione ed il miglioramento del boxer ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano come obiettivo il raggiungimento degli scopi anzidetti; è associato al Boxer Club d’Italia del quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli eventuali incarichi che gli saranno da lui delegati; organizza e gestisce manifes-tazioni specialistiche di razza in collaborazione e sotto lecita sia B.C.I. che E.N.C.I.; tiene i rapporti con le altre organizzazioni e/o associazioni boxeristiche periferiche riconosciute dagli organismi cinofili federati o associati al B.C.I.- E.N.C.I.- F.C.I. ed A.T.I.BOX.

Art. 3 - Possono essere Soci del gruppo Cinquefonti, tutti i cittadini italiani e stranieri d’accertata moralità che hanno interesse verso il miglioramento della razza e la cui domanda d’associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata.

Art. 4 - I Soci si suddividono in: Soci ordinari e Soci onorari.
Il Consiglio del gruppo potrà nominare Soci onorari persone che acquisiscono particolari riconoscimenti in campo boxeristico e tali Soci non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 5 - Per far parte in qualità di Socio del gruppo Cinquefonti occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al presidente del gruppo.
Sull’eventuale accettazione si pronuncia l’organo che ne ha competenza statutaria.
In caso di mancata accettazione della domanda gli organi competenti non sono tenuti ad indicare i motivi della decisione.

Art. 6 - L’iscrizione a Socio vale per l’anno in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.

Art. 7 - La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 6;
b) per morosità, che sarà dichiarata dagli organi competenti, dopo al primo Marzo d’ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci per proposta del Consiglio Direttivo;
Chi per qualsiasi motivo perde la qualità di Socio, non avrà più nessun diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 8 - L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in Assemblea solo chi è Socio dall’anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Sono organi della società Cinquefonti:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo.

Art.10- L’Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.
Ciascun Socio, purchè nelle condizioni previste dall’art. 8, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con diritto al voto mediante delega scritta e firmata; sono ammesse fino a 5 deleghe per persona.
Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, entro il termine indicato nell’avviso di convocazione.
La votazione può essere fatta a scrutinio segreto o per alzata di mano.
L’Assemblea si pronuncia per maggioranza di voti.

Art. 11- L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno nella sede che sarà decisa dal C.D. entro il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’approvazione del programma generale.
Può essere convocata in qualsiasi altra data, se reputata necessaria dal C.D. oppure quando né è fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a partecipare, i quali devono essere spediti 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti di persona o per delega almeno metà più uno dei Soci; dopo un’ora da quella indicata nell’invito, è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea non è valida quando partecipano alla stessa, esprimendo pareri e/o intervenendo nel dibattito, persone non in regola con quanto previsto dall’art. 8. del presente Statuto.

Art.12- Il Consiglio Direttivo è composto di 5 o 7 o 9 membri, tutti democraticamente eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
I membri del C.D. durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Se durante il triennio per qualsiasi motivo uno o più consiglieri verranno a mancare, questi saranno sostituiti dall’Assemblea alla prima riunione; qualora a mancare fossero più della metà dei consiglieri, il C.D. si riterrà decaduto ed i rimanenti membri rimasti in carica procederanno entro 3 mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per nuove elezioni.
Se al momento dell’insediamento dell’eletto C.D., uno o più consiglieri rinuncino all’incarico, questi saranno reintegrati con i primi non eletti risultante dalle votazioni dell’Assemblea dei Soci; tale opportunità è concessa sino ad un massimo di due ripescaggi.

Art.13- Il C.D. provvede nella prima riunione, oltre alla cooptazione per eventuali defezioni e/o rinunce, alla nomina del Presidente e d’uno o due Vicepresidenti e alla ripartizione degli uffici di pertinenza; nomina inoltre un cassiere ed un segretario che può essere scelto (il segretario) anche esterno ai consiglieri eletti.
Il C.D. si riunisce almeno 3 volte in un anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri; i consiglieri che non interverranno per tre volte consecutive alle riunioni del C.D., potranno essere dichiarati decaduti dalla carica del consiglio stesso.

Art.14- Il Presidente, il Vicepresidente o i Vicepresidenti più un consigliere anziano, costituiscono il Comitato Esecutivo che si riunisce per richiesta del Presidente per i casi urgenti; il C.E. ha i poteri del C.D. salvo ratifica da parte del C.D. stesso, da convocarsi al più presto.

Art.15- Tutte le cariche in seno al Cinquefonti sono gratuite.

Art.16- Al B.C.I. sono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza.

Art.17- Per quanto non previsto ed escluso le puntualizzazioni esercitate nel presente Statuto interno del gruppo Cinquefonti, si fa riferimento esclusivamente allo Statuto Ufficiale del B.C.I. ed E.N.C.I

 

   

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Last modified : martedì, 22 novembre 2005
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